Art. 3.
(Ufficio di piano).

      1. Presso il comune di Venezia è istituito l'Ufficio di piano, con le seguenti competenze:

          a) redigere e aggiornare periodicamente il Piano generale;

          b) gestire il sistema informativo;

          c) verificare la correlazione sistemica del Piano generale:

              1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano e, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sugli eventi di marea medio-alta a breve e a medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presenti le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

              2) con il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, redatto dalla regione Veneto, e con i piani redatti dall'autorità di bacino dei fiumi

 

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Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;

              3) con il piano di programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, predisposto dal comune di Venezia, e successivi aggiornamenti;

              4) con gli interventi finalizzati alla rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana di cui al comma 4 dell'articolo 1;

          d) redigere gli accordi di programma tra i diversi soggetti istituzionali.

      2. L'Ufficio di piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Comitato; i tecnici sono designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e dei rispettivi organi tecnici:

          a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

          b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          c) dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          d) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          f) dal presidente della giunta regionale del Veneto;

          g) dal presidente della provincia di Venezia o dal presidente della città metropolitana di Venezia, una volta costituita;

          h) dal sindaco del comune di Venezia;

          i) dal sindaco del comune di Chioggia;

          l) dal sindaco del comune di Cavallino;

          m) dal sindaco del comune di Mira;

          n) dall'autorità portuale di Venezia;

          o) dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

 

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      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato approva un regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di piano e stabilisce le funzioni del presidente e del direttore del medesimo Ufficio.
      4. Il presidente e il direttore dell'Ufficio di piano riferiscono al Comitato sull'attività svolta.